IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio l989 n. 168, art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11; Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1996, inerente "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e letterature straniere", integrato dal decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 febbraio 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 1997; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo; Vista la nota ministeriale n. 2079 del 5 agosto 1997; Preso atto della seguente nota ministeriale n. 2204; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Universita' e convalidati dal parere ministeriale; Decreta: L'art. 43 dello statuto vigente di questo Ateneo viene cosi' modificato: Art. 43. Corso di laurea in lingue e letterature straniere Afferenza Il corso di laurea in lingue e letterature straniere afferisce alla facolta' di lettere e filosofia. Accesso al corso di laurea L'accesso al corso di laurea e' regolato in conformita' alle vigenti disposizioni di legge. Finalita' del corso di laurea Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo di assicurare la preparazione per le funzioni ed attivita' che possono essere svolte dai laureati del settore delle lingue moderne eventualmente definite dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientificoprofessionali pertinenti all'ambito delle lingue e delle letterature, culture, istituzioni e civilta' straniere, necessarie per operare nella scuola di ogni ordine e grado, nell'editoria, nel turismo, nei rapporti internazionali, nella promozione della cultura italiana all'estero e nell'informazione. Durata ed articolazione del corso di laurea La durata del corso di laurea in lingue e letterature straniere e' fissata in quattro anni. Il numero delle annualita' complessive e' fissato in 19. Il corso di laurea si articola in due bienni. Il primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, comprende nove annualita'. Il secondo biennio e' di specializzazione e si articola in indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualita'. Eventuali annualita' aggiuntive indispensabili alla formazione dell'indirizzo scelto saranno definite dai consigli delle strutture competenti. I consigli delle strutture competenti determineranno le modalita' di passaggio dal primo al secondo biennio. Lingue e letterature straniere Il corso di laurea prevede quattro annualita' della prima lingua e letteratura straniera (lingua quadriennale) e tre annualita' della seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale). Lo studente puo' chiedere di portare a quattro le annualita' della seconda lingua e letteratura straniera (lingua quadriennalizzata) e di aggiungere due o tre annualita' di una terza lingua e letteratura straniera, secondo modalita' specifiche definite dagli organismi competenti, sentite le strutture interessate. Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalita' e propedeuticita' sono determinate dai singoli corsi di laurea. Biennio comune Il biennio comune prevede le seguenti nove annualita': I Anno: 1. Lingua e letteratura quadriennale; 2. Lingua e letteratura triennale; 3. Storia medievale, storia moderna o storia contemporanea; 4. Disciplina del settore L09A (glottologia e linguistica); 5. Disciplina del settore L09H (didattica delle lingue moderne); in mancanza di insegnamenti del settore L09H va scelta una disciplina del settore L11A (linguistica italiana). II Anno: 1. Lingua e letteratura quadriennale; 2. Lingua e letteratura triennale; 3. Disciplina del settore Ll2A (letteratura italiana); 4. Filologia della lingua e letteratura quadriennale. Biennio di specializzazione Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi: filologicoletterario; linguisticoglottodidattico; storicoculturale; processi comunicativi; traduzione letteraria. III Anno: 1. Lingua e letteratura quadriennale; 2. Lingua e letteratura triennale; 3. Disciplina a scelta libera. Indirizzo filologicoletterario: 4. Filologia della lingua e letteratura triennale; 5. Disciplina dell'area lingua e letteratura quadriennale; 6. Disciplina dell'area della lingua e letteratura triennale. Indirizzo linguisticoglottodidattico: 4. Disciplina del settore o L09H (didattica delle lingue moderne); in mancanza di insegnamenti del settore L09H va scelta una disciplina del settore L09A (glottologia e linguistica); 5. Lingua o storia della lingua relativa alla lingua e letteratura quadriennale (in mancanza di questi insegnamenti va scelta un'altra disciplina dell'area); 6. Lingua o storia della lingua relativa alla lingua e letteratura triennale (in mancanza di questi insegnamenti va scelta un'altra disciplina dell'area). Indirizzo storicoculturale: 4. Disciplina storica del settore M01X, M02A o M04X diversa da quella scelta al 1 anno oppure storia della geografia e delle esplorazioni; 5. Disciplina dell'area della lingua e letteratura quadriennale; 6. Disciplina del settore M07A (filosofia teoretica), M07C (filosofia morale) o M07D (estetica). Indirizzo in processi comunicativi: 4. Sociologia; 5. Sociologia della comunicazione; 6. Disciplina del settore M07A (filosofia teoretica), M07C (filosofia morale) o M07D (estetica). Indirizzo in traduzione letteraria: 4. Teoria della letteratura; 5. Linguistica applicata; 6. Disciplina del settore M07A (filosofia teoretica), M07C (filosofia morale) o M07D (estetica). IV Anno: 1. Lingua e letteratura quadriennale; 2. Insegnamento a scelta libera. Indirizzo filologicoletterario: 3. Disciplina del settore L12A (letteratura italiana), Ll2B (letteratura italiana moderna e contemporanea), L07A (lingua e letteratura latina), L08A o L09F (filologia baltica); 4. Disciplina del settore L25A (storia dell'arte medievale), L25B (storia dell'arte moderna), L25C (storia dell'arte contemporanea), L26A (discipline dello spettacolo) o L27B (musicologia e storia della musica moderna e contemporanea). Indirizzo linguisticoglottodidattico: 3. Disciplina del settore L11A (linguistica italiana) o M07E (filosofia del linguaggio); 4. Altra disciplina del settore L11A o disciplina del settore L09F (filologia baltica) o M13X (bibliografia e biblioteconomia). Indirizzo storicoculturale: 3. Disciplina del settore L25A (storia dell'arte medievale), L25B (storia dell'arte moderna), L25C (storia dell'arte contemporanea), L26A (discipline dello spettacolo) o L27B (musicologia e storia della musica moderna e contemporanea); 4. Disciplina del settore L02A (storia greca), L02B (storia romana), M03A (storia delle religioni), M03B (storia del cristianesimo e delle chiese), Ll2A (letteratura italiana), L12B (letteratura italiana moderna e contemporanea), M07A (filosofia teoretica), M07C (filosofia morale) o M07D (estetica). Indirizzo in processi comunicativi: 3. Disciplina del settore M10A (psicologia generale) o M11B (psicologia sociale); 4. Disciplina del settore Q05B (sociologia dei processi culturali e comunicativi). Indirizzo in traduzione letteraria: 3. Disciplina del settore L12D (letterature comparate); 4. Disciplina del settore L25A (storia dell'arte medievale), L25B (storia dell'arte moderna), L25C (storia dell'arte contemporanea), L26A (discipline dello spettacolo) o L27B (musicologia e storia della musica moderna e contemporea). Esame di laurea L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, nell'ambito della civilta' della lingua e letteratura quadriennale o quadriennalizzata, su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente, secondo modalita' definite dalle strutture competenti. Il diploma di laurea menzionera' la lingua quadriennale e la lingua triennale (o quadriennalizzata). Dell'indirizzo seguito si fara' menzione nel certificato di laurea. Articolazione della didattica L'impegno didattico complessivo e' fissato dagli organismi competenti. L'attivita' didatticoformativa del corso di laurea e' teorica e pratica e comprende corsi di lezione, esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attivita' guidate, prove parziali di accertamento, correzione e discussione degli elaborati, viaggi di studio all'estero, fruizione di programmi radiotelevisivi in lingua straniera, letture di giornali e riviste in lingua straniera, forme di tutorato. Di norma, ogni annualita', cui corrispondera' un corso di insegnamento, ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attivita' didattiche. Per motivate esigenze didattiche e' possibile svolgere corsi aventi una durata minirna di circa 50 ore. Le facolta' possono istituire corsi integrati costituiti da un massimo di due moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame. Manifesto degli studi All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli di facolta' determineranno, con apposita delibera, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 431/1990. In particolare il consiglio di facolta': a) propone il numero di posti messi a disposizione degli iscritti al primo anno. b)stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita', e le denominazioni delle discipline dei corsi, desumendole dai settori scientificodisciplinari, nel vincolo della normativa nazionale ed eventuamente della CEE. Definisce, inoltre, le specificazioni piu' opportune (I, II, generale, avanzato ecc.) che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici; c) sentite le strutture interessate, fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; d) precisa le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto; e) fissa il piano degli studi per ogni anno di corso e per ogni indirizzo attivato; f) determina i raccordi richiesti dalle eventuali direttive della CEE. Corso di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti Il corso di laurea in lingue e letterature straniere e' dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facolta' di lingue e letterature straniere, lettere e filosofia, magistero, scienze della formazione, scienze della comunicazione e delle scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori. Per il riconoscimento degli insegnamenti, ai fini del passaggio da tali corsi e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in lingue e letterature straniere, i consigli degli organismi competenti adotteranno il criterio generale della loro validita' culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Le facolta' potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. Le facolta' indicheranno inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Le facolta' indicheranno, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti del corso di laurea a un corso di diploma universitario, le facolta' riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Norme transitorie La presente modifica di statuto entra in vigore a partire dall'anno accademico 1997/1998, consentendo tuttavia agli iscritti di completare gli studi secondo il precedente ordinamento. Saranno le strutture degli organi competenti a stabilire le modalita' per la convalida degli esami sostenuti e per il passaggio al nuovo ordinamento, qualora gli studenti iscritti optino per questo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parma, 29 ottobre 1997 p. Il rettore: Scaravelli